1. L'esercizio dell'attività professionale di medicina legale e assicurativa è riservato a coloro che hanno conseguito una specifica formazione professionale maturata attraverso il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e il conseguimento del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e assicurativa.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'esercizio dell'attività di medicina legale e assicurativa è altresì consentito ai cittadini italiani in possesso della laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già praticato, in via continuativa per un periodo di tempo di durata almeno pari a quella del corso di specializzazione in medicina legale e assicurativa, come dipendente pubblico o come libero professionista, l'esercizio della medicina legale e assicurativa nella forma di consulente tecnico d'ufficio presso le competenti sedi giudiziarie, di perito del giudice, di medico fiduciario di compagnie assicurative, di componente di una commissione per l'accertamento dell'invalidità civile o di medico dipendente operante in enti pubblici in attività confluenti nella specialità, ovvero hanno praticato più di una di tali singole attività per periodi inferiori ma che complessivamente risultano almeno pari a cinque anni.
3. I professionisti di cui ai commi 1 e 2 sono inquadrati nella figura professionale ad esaurimento di medico competente
1. È istituito l'albo dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa, di seguito denominato «albo». L'iscrizione è riservata ai medici, cittadini italiani e stranieri, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1.
2. Gli elenchi degli iscritti all'albo in ambito nazionale e provinciale sono tenuti dall'ordine nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
1. L'iscrizione all'albo è deliberata da apposite commissioni che decidono sulla base dei requisiti stabiliti dall'articolo 1. Le predette commissioni sono nominate dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, e sono istituite presso le sedi delle corti d'appello.
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono composte dal presidente della corte d'appello presso la quale la commissione è istituita, da un professore ordinario di medicina legale e assicurativa, da un presidente dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri scelto fra i presidenti degli ordini aventi sede nel distretto della medesima corte d'appello, nonché da un avvocato cassazionista.
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le prestazioni di medicina legale sono assicurate esclusivamente dai medici iscritti all'albo dei medici competenti all'esercizio della medicina legale e assicurativa».
1. Possono essere iscritti all'albo dei consulenti tecnici nella categoria medico-chirurgica di cui al numero 1 del terzo comma dell'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, esclusivamente coloro i quali risultino